Sez. 3, Ordinanza n. 27483 del 15/10/2025 (Rv. 676588-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Reiterazione in sede di gravame delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Generico rinvio agli atti del primo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Specifica riproposizione - Necessità - Modalità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
In caso di reiterazione, in sede di gravame, delle istanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delle istanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibili le istanze istruttorie indicate nelle conclusioni dell'atto di appello, mediante rinvio a quelle richieste in primo grado, nonostante l'appellante avesse trascritto l'articolato della prova orale per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito).
Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)