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Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 (Rv. 668195 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668195-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).

Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)