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Sez. 1, Sentenza n. 4218 del 03/07/1980 (Rv. 408090 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSARIA - INDAGINE SUI PRESUPPOSTI RELATIVI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408090-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSARIA - INDAGINE SUI PRESUPPOSTI RELATIVI - CRITERI.*

Nell'indagine sui presupposti della sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, in attesa della definizione del processo penale, il giudice civile deve identificare la materia che e oggetto di cognizione in Sede penale non limitandosi ad esaminare il tenore letterale del capo d'imputazione, ma interpretando e coordinando questo con gli altri Atti e documenti del relativo processo nonche eventualmente chiedendo, in caso di dubbio, le opportune informazioni al giudice penale, e deve successivamente riscontrare l'influenza di tale materia sulla decisione a lui richiesta, in termini di pregiudizialita o meno, a prescindere da ogni apprezzamento di merito che anticipi o sostituisca quello di Competenza del giudice penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)