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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20248 del 15/07/2021 (Rv. 661922 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale - Istaurazione del relativo procedimento - Pendenza del giudizio per il riconoscimento della paternità - Competenza per attrazione del tribunale ordinario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661922-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., la pendenza del giudizio di riconoscimento della paternità non determina l'attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, che opera solo con riferimento ai giudizi di separazione, di divorzio ed ex art. 316 c.c. in forza di una scelta legislativa del tutto ragionevole, che lascia illesi i diritti di difesa e al giusto processo, poiché, in sede minorile, le parti fruiscono di una tutela comunque garantistica ed anche più rapida, per effetto della trattazione secondo il rito camerale, e considerato che, fino a quando non è accertata la paternità, il sedicente padre non assume la titolarità del rapporto genitoriale, né può esercitare la relativa responsabilità, non essendo neppure legittimato a contraddire sui temi che attengono ad essa e, soprattutto, all'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)