Sez. 3, Sentenza n. 15295 del 30/10/2002 (Rv. 558097 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa comunicazione alla controparte - Nullità - Sanatoria - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie relative a contratti agrari, anche relativamente al tentativo di conciliazione ex art. 46 legge n. 203 del 1982 innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura trova applicazione la regola generale posta dall'art. 156 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha ritenuto che la dedotta nullità del tentativo di conciliazione per omessa comunicazione della domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari fosse risultata sanata dall'averne la parte interessata avuto comunque notizia e dall'avervi partecipato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)