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Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 01/07/2002 (Rv. 555485 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Omissione - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Parte determinante tale effetto - Eccezione - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Art. 157, terzo comma cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555485-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

L'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., secondo cui "la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa", pone un principio d'ordine generale applicabile non solo in presenza di una nullità ma in ogni caso in cui all'inosservanza di un precetto d'ordine processuale sia collegata una sanzione; pertanto, la parte che, in una controversia agraria, omettendo di chiedere tempestivamente l'esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione e depositando la memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale senza il rispetto dei termini di cui all'art. 46 della legge N. 203/1982, dia causa all'improponibilità della domanda riconvenzionale non può dolersi che il giudice abbia ritenuto proponibile la domanda stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)