Sez. 2, Sentenza n. 9766 del 18/07/2001 (Rv. 548284 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Procedimenti cautelari - Condanna alle spese ex art. 669 "septies" cod. proc. civ. - Applicabilità ai provvedimenti di cessazione della materia del contendere - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La disposizione di cui all'art. 669 "septies" cod. proc. civ., a mente della quale la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile soltanto ai sensi degli artt. 645 ss. stesso codice, riferendosi ai provvedimenti di rigetto dell'istanza, è applicabile anche alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere emessa in sede cautelare (anche se, come nella specie, pronunciata dal giudice del reclamo), perché, presupponendo la rinuncia all'azione, equivale ad una statuizione di rigetto, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il ricordato provvedimento di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)