Sez. L, Sentenza n. 2161 del 11/03/1997 (Rv. 514893 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Formazione di un giudicato di merito - Esclusione -Giudizio sulla computabilità di un elemento della retribuzione nel trattamento di fine rapporto del lavoratore - Giudicato per dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa in un precedente giudizio relativo ad altro elemento della retribuzione - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere incide sul merito della controversia, essendo equivalente ad una decisione di rigetto della domanda dedotta in giudizio. Pertanto, ove il giudizio proposto dal lavoratore per ottenere il computo di un determinato emolumento nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto si sia concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere, nelle more del giudizio, il datore di lavoro aderito alla prospettazione attorea, si determina un giudicato sul merito preclusivo per lo stesso lavoratore della proposizione di un secondo giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della computabilità di un diverso ed ulteriore emolumento nella base di calcolo del medesimo trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)