Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5819 del 09/03/2018 (Rv. 647897 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Condanna al pagamento delle spese di lite ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Ragioni.
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Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)