Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 (Rv. 651571 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - Soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Decreto di pagamento del giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Condanna al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità.
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Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)