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Sez. 1, Sentenza n. 13054 del 09/09/2002 (Rv. 557299 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno a fini di lavoro - Presupposti ex art. 22 D.Lgs. 296/1998 - Presupposto della presenza nel territorio di origine del cittadino non comunitario al momento della presentazione della domanda - Necessità - Conseguenze - Presenza del detto cittadino nel territorio dello Stato - Inammissibilità della domanda.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557299-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il cittadino non comunitario che intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato deve, al momento della presentazione della domanda, soggiornare nel paese di origine, giusta disposto dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998, essendo, per converso, motivo di inammissibilità della sua domanda la circostanza che egli, al momento della relativa presentazione, si trovi già a soggiornare in Italia.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)