Sez. 1, Sentenza n. 11624 del 17/09/2001 (Rv. 549252 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione del Tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare "ex" art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 - Correlazione alla sussistenza di situazioni eccezionali - Necessità - Diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia - Salvezza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In materia di condizione giuridica del minore straniero che trovasi nel territorio italiano, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, potendo essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni - ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, è correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non possono assumere carattere di normalità e stabilità. Nè siffatta interpretazione contrasta con il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, atteso che - ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lett. a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire il genitore espulso nel luogo di destinazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)