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Sez. 2, Sentenza n. 3877 del 18/06/1980 (Rv. 407751 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - ART 10 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - TERRENI LIMITROFI NON CONFINANTI CON LA VIA PUBBLICA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407751-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - ART 10 DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - TERRENI LIMITROFI NON CONFINANTI CON LA VIA PUBBLICA - APPLICABILITA.*

L'art 10 del regolamento edilizio del comune di portici - che impone un distacco delle costruzioni di metri quattro dal confine ed esclude la possibilita di costruire in aderenza o in appoggio - trova applicazione anche nel caso in cui i terreni limitrofi non confinano con la via pubblica. (V 847/75, mass n 374228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 22/02/1924 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)