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Sez. 1, Sentenza n. 847 del 07/03/1975 (Rv. 374228 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - DISTACCO DI QUATTRO METRI DAL CONFINE - FINALITA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - COSTRUZIONE IN APPOGGIO SUL CONFINE - DIVIETO - DEROGA CONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374228-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PORTICI - DISTACCO DI QUATTRO METRI DAL CONFINE - FINALITA - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - COSTRUZIONE IN APPOGGIO SUL CONFINE - DIVIETO - DEROGA CONVENZIONALE - PRECLUSIONE.*

L'art 10 del regolamento edilizio per la citta di portici, facendo Obbligo ai proprietari di terreni contigui di distanziarsi nelle costruzioni di metri quattro dal confine, ha inteso evitare non soltanto il sacrificio dei diritti dei vicini mediante la prevenzione, ma anche l'inconveniente che determinate zone cittadine siano costruite intensamente, per il prevalere dell'interesse pubblico a che le costruzioni siano distanziate l'una dall'altra per ragioni di estetica e di igiene, con la conseguenza che neppure l'accordo delle parti possa dar luogo a costruzioni in aderenza o in appoggio sulla linea di confine. (Conf 945/70, mass n 346391; V 383/66, mass n 320747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 22/02/1924 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)