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Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006 (Rv. 593066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Scelta del rito - Facoltà dell'attore - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda (Nella fattispecie, il locatore aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo al presidente del tribunale, il pagamento di canoni di locazione alla conduttrice ASL, che ha a sua volta proposto opposizione con citazione al decreto ingiuntivo: la corte di appello, con sentenza confermata sul punto dalla corte di cassazione, ha ritenuto l'opposizione tempestiva perché proposta correttamente nella forma ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)