Sez. 3, Sentenza n. 10206 del 26/07/2001 (Rv. 548503 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Scelta del rito - Facoltà dell'attore - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che la relativa opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda (nella specie, l'opponente, ritenendo applicabile alla controversia il rito del lavoro, trattandosi di un rapporto di locazione, aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore di quella del pretore; il giudice di pace, condividendo tale assunto, ha ritenuto tardiva l'opposizione, siccome depositata in cancelleria oltre il termine di legge, ancorché anteriormente notificata. La S.C., in forza del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)