Sez. L, Sentenza n. 7285 del 24/07/1998 (Rv. 517461 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri - Luogo del domicilio del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Condizioni - Rapporto di lavoro cessato definitivamente con lo sbarco - Luogo del domicilio del lavoratore - Irrilevanza - Luogo di sbarco - Rilevanza - Domicilio del lavoratore - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità, il foro del luogo di cessazione del rapporto si identifica con quello del domicilio del marittimo solo quando il rapporto sia cessato nell'intervallo fra due imbarchi successivi e cioè in un momento nel quale il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nella detta località in attesa di reimbarco, a disposizione dell'armatore in vista di un nuovo rapporto, mentre se il rapporto di lavoro si sia definitivamente concluso con lo sbarco, la competenza territoriale si radica in relazione al luogo in cui questo è avvenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)