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Sez. L, Sentenza n. 5018 del 27/04/1992 (Rv. 477008 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477008-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

Ai fini della competenza territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza fra pause e prestazioni dell'attività - il foro del luogo di cessazione del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 413 cod. proc. civ. e non sospettabile d'illegittimità costituzionale rispetto all'art. 3 Cost., si individua non con esclusivo riferimento al luogo di sbarco del marittimo (che può avere rilievo ai fini considerati soltanto quando la risoluzione si verifichi nel corso della navigazione), bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento del verificarsi dell'effetto estintivo, con la conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide, anche in caso di dimissioni, con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni provenienti dall'armatore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)