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Sez. L, Sentenza n. 7580 del 16/12/1986 (Rv. 449607 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449607-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione in ordine all'opportunità di disporre il giuramento suppletorio ad integrazione degli elementi già acquisiti ed alla scelta della parte cui deferire il giuramento stesso, e rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito il quale, con suo giudizio - insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua valutazione degli elementi istruttori complessivamente considerati - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dallo art. 2736 n. 2 cod. civ., se cioè la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). (Conf 3880/81, mass n 414526).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)