Sez. L, Sentenza n. 7580 del 16/12/1986 (Rv. 449607 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione in ordine all'opportunità di disporre il giuramento suppletorio ad integrazione degli elementi già acquisiti ed alla scelta della parte cui deferire il giuramento stesso, e rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito il quale, con suo giudizio - insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua valutazione degli elementi istruttori complessivamente considerati - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dallo art. 2736 n. 2 cod. civ., se cioè la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). (Conf 3880/81, mass n 414526).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)