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Sez. 2, Sentenza n. 3880 del 15/06/1981 (Rv. 414526 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414526-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione in ordine all'opportunita di disporre il giuramento suppletorio ad integrazione degli elementi gia acquisiti ed alla scelta della parte cui deferire il giuramento stesso, e rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito il quale, con suo giudizio - insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da congrua valutazione degli elementi istruttori complessivamente considerati - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art 2736 n 2 cod civ, se cioe la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio). (Conf 4708/79, mass n 401262; (Conf 1753/79, mass n 398115; (Conf 2992/77, mass n 386551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)