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Sez. 3, Sentenza n. 245 del 24/01/1973 (Rv. 362086 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - IMPORTO DEL DEPOSITO - NOME DEL RICORRENTE - SENTENZA IMPUGNATA - OMESSA MENZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362086-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - IMPORTO DEL DEPOSITO - NOME DEL RICORRENTE - SENTENZA IMPUGNATA - OMESSA MENZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non e causa d'inammissibilita del ricorso per Cassazione l'omessa menzione dell'importo del deposito per soccombenza, del nominativo del depositante e degli estremi della sentenza impugnata, quando siano indicati il numero e la data del versamento, nonche l' ufficio del registro che lo ha ricevuto, mentre il nome del depositante e gli estremi della sentenza possono essere desunti dal contesto del ricorso medesimo. (V 3211/71, mass n 354619; 3123/71, mass n 354461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)