Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 05/11/1971 (Rv. 354461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMISSIONE DEGLI ESTREMI DELLA SENTENZA CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMISSIONE DEGLI ESTREMI DELLA SENTENZA CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*
Poiche la legge processuale non prescrive la trascrizione integrale nel ricorso per Cassazione della bolletta del deposito per il caso di soccombenza, ma soltanto l'indicazione dei soli dati essenziali a consentire l'individuazione dell'operazione e l'eventuale controllo di essa, ad opera del controricorrente, presso l' ufficio del registro, e irrilevante, quando questi dati siano stati posti in evidenza, che sia stata omessa l'indicazione degli estremi della sentenza cui il deposito si riferisce. (Conf 1762'66, mass n 323427; 2175'67, mass n 329324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)