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Sez. 3, Sentenza n. 2123 del 05/11/1971 (Rv. 354461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMISSIONE DEGLI ESTREMI DELLA SENTENZA CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMISSIONE DEGLI ESTREMI DELLA SENTENZA CUI IL DEPOSITO SI RIFERISCE - IRRILEVANZA.*

Poiche la legge processuale non prescrive la trascrizione integrale nel ricorso per Cassazione della bolletta del deposito per il caso di soccombenza, ma soltanto l'indicazione dei soli dati essenziali a consentire l'individuazione dell'operazione e l'eventuale controllo di essa, ad opera del controricorrente, presso l' ufficio del registro, e irrilevante, quando questi dati siano stati posti in evidenza, che sia stata omessa l'indicazione degli estremi della sentenza cui il deposito si riferisce. (Conf 1762'66, mass n 323427; 2175'67, mass n 329324).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)