Sez. 2, Sentenza n. 2282 del 10/08/1963 (Rv. 263516 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - TRANSAZIONE DELLA LITE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO DEL PROPRIO CLIENTE - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - TRANSAZIONE DELLA LITE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO DEL PROPRIO CLIENTE - CONDIZIONI.*
Le norme dettate dagli artt 29 e 30 della legge n 794 del 1942 (secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore degli avvocati e procuratori, per prestazioni giudiziali in materia civile, deve essere decisa in camera di consiglio con ordinanza inapplicabile e soggetta, ai sensi dell'art 111 cost soltanto al ricorso per Cassazione) vanno osservate non solo nei rapporti tra patrono e cliente, ma anche nel caso in cui, ricorrendo l'ipotesi della definizione del giudizio merce transazione, prevista dall'art 68 RDL 27 novembre 1933, n 1578, il legale agisca contro l'avversario del proprio cliente. Tuttavia, il presupposto condizionante per l'applicabilita di tale principio e costituito dalla effettiva ed indiscussa sussistenza della definizione transattiva della lite nella quale il legale presto la propria opera, e dal conseguente Obbligo solidale delle parti gia in causa di soddisfare le ragioni creditorie dei rispettivi avvocati e procuratori, per spese ed onorarì talche, se vi sia controversia circa il concorso degli estranei dall'indicata fattispecie, esula il detto presupposto, con la conseguenza che la pronuncia in ordine a tale controversia, trascendendo l'oggetto ed i limiti del procedimento speciale, deve avere i caratteri formali e sostanziali della sentenza, secondo le norme ordinarie, ai normali mezzi di impugnazione previsti in via generale per le sentenze. (Conf 1681'61).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)