Sez. 2, Sentenza n. 4955 del 20/08/1981 (Rv. 415725 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONI - SPECIALE PROCEDIMENTO EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - LIMITI - CONTESTAZIONE DELLA AVVENUTA CONCLUSIONE DELLA TRANSAZIONE - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO SPECIALE IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITÀ - DECISIONE IN FORMA DI ORDINANZA ANZICHÉ DI SENTENZA - APPELLABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONI - SPECIALE PROCEDIMENTO EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - LIMITI - CONTESTAZIONE DELLA AVVENUTA CONCLUSIONE DELLA TRANSAZIONE - TRASFORMAZIONE DEL PROCEDIMENTO SPECIALE IN ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITÀ - DECISIONE IN FORMA DI ORDINANZA ANZICHÉ DI SENTENZA - APPELLABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
L'applicabilità dello speciale procedimento di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, sugli onorari professionali in materia civile, nei confronti dell'avversario del cliente, nella ipotesi prevista dall'art. 68 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, postula l'effettiva ed indiscussa sussistenza della transazione della lite, in quanto da tale transazione deriva l'Obbligo solidale delle parti già in causa di soddisfare le ragioni creditorie dei rispettivi avvocati e procuratori per spese ed onorari. Pertanto, ove sia contestata l'avvenuta conclusione della transazione, il procedimento speciale si trasforma in ordinario giudizio di cognizione, da definire con sentenza, soggetta ai normali mezzi di impugnazione, e l'ordinanza emessa dal giudice, nell'erronea applicazione della procedura speciale, ha natura di sentenza, impugnabile con l'appello, e non con il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. (V. 797/79, mass. N. 396975; (V. 2181/77, mass. N. 385906; (V. 2282/63, mass. N. 263516).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)