Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208070 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Perquisizione presso lo studio del difensore - Compimento in un unico contesto - Necessità - Esclusione - Compimento in tempi diversi in base alla stessa autorizzazione - Possibilità - Limiti.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE
In tema di garanzie di libertà del difensore, l'autorizzazione del giudice prevista dal quarto comma dell'art. 103 cod. proc. pen. costituisce una deroga alla disciplina ordinaria relativa al compimento di perquisizioni e sequestri nel corso delle indagini preliminari; tuttavia, una volta che detta autorizzazione sia intervenuta, il pubblico ministero rimane "dominus" delle indagini, sicché egli può dar corso o meno al compimento dell'atto investigativo o comunque scegliere i tempi della sua esecuzione sulla base di proprie valutazioni discrezionali vincolate esclusivamente dal fine cui devono essere orientate (art. 358 cod. proc. pen.). Ne deriva che la perquisizione presso lo studio di un difensore non deve necessariamente essere eseguita senza soluzione di continuità, dovendosi viceversa ritenere che il pubblico ministero sia legittimato, ove ne ravvisi la necessità o solamente l'opportunità, a completare le operazioni anche in tempi diversi, senza che ciò comporti l'obbligo di munirsi di nuova autorizzazione per ogni accesso, sempre che l'attività di ricerca si svolga nello stesso luogo e con riferimento al medesimo indagato ed alle medesime imputazioni indicati nel decreto del g.i.p..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)