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Sez. 5, Sentenza n. 8963 del 17/04/2001 Cc. (dep. 07/03/2002) Rv. 221900 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI | Riferibilità anche ad attività difensiva svolta in diverso procedimento anche non penale ed a persona non esercente professione legale - Sussistenza - Necessità di conferimento di mandato formale - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221900-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI

Il divieto di sequestrare presso i difensori "carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato", non solo non è limitato alla ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva (dovendo, viceversa, ritenersi esteso agli altri eventuali procedimenti -anche non penali- in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'indagato o imputato), ma non esige neanche il conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo, potendo detto mandato desumersi dalla natura stessa dell'incarico, che, per altro, non necessariamente deve esser tale da poter essere conferito solo a chi esercita la professione legale. (Fattispecie in tema di bancarotta, relativa a perquisizione presso uno studio legale e conseguente sequestro di titoli di credito, affidati dall'indagato ad un avvocato in vista della eventuale definizione in via concordataria e prefallimentare con i creditori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)