Sez. 1, Sentenza n. 3940 del 13/12/1969 (Rv. 344359 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione di Atti giuridici a carattere privatistico o pubblicistico da luogo ad una questione di fatto, in quanto -implicando la valutazione di espressioni, fatti e circostanze varie - essa interpretazione e rimessa esclusivamente al giudice di merito. Conseguentemente la motivazione che questi adotti, ove sia congrua e priva di errori logici o giuridici, si sottrae a riesame in Sede di legittimita. (nella specie, la censura del ricorrente, ritenuta infondata dalla suprema Corte secondo il principio di cui in massima, investiva i criteri adottati dai giudici di merito nell'interpretazione degli Atti e documenti dai quali avevano desunto la sussistenza di Atti di concessione precaria per l'Esercizio di autolinee). (V 3113-69 massima 343062 1746-68 massima n 333625).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)