Sez. 3, Sentenza n. 2742 del 25/02/2002 (Rv. 552525 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Clausola di pagamento "senza riserva alcuna" a carico del fideiussore - Portata - Interpretazione - Censurabilità in cassazione della relativa motivazione - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
In tema di fideiussione, la presenza, in seno al tessuto negoziale, di clausole del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" importano la risoluzione, in sede di interpretazione del contratto, di una "quaestio voluntatis", onde stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia (cd. "Garantievertrag"), ovvero una convenzione fideiussoria derogatoria, in tutto o in parte, della disciplina di cui all'art. 1957 cod. civ. (per aver inteso, ad esempio, esonerare il creditore dalla proposizione di azioni giudiziarie), ed il relativo accertamento deve puntualmente e compiutamente risultare dalla motivazione della sentenza di merito (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di appello per assoluta carenza di indagine e di interpretazione delle clausole "de quibus").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)