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Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 21/02/2008 (Rv. 602209 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Clausola "solve et repete" - Validità ed efficacia ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602209-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di fideiussione, la cosiddetta clausola "solve et repete" inserita nel contratto con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta", ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)