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Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 23/03/1980 (Rv. 405515 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - LEGGE N 447 DEL 1958 - LIMITAZIONE AI SOLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405515-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - LEGGE N 447 DEL 1958 - LIMITAZIONE AI SOLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - ESCLUSIONE.*

La legge delegante 21 marzo 1958, n 447, nell'autorizzare la emanazione del testo delle norme occorrenti per disciplinare lo Obbligo, a richiesta, della cessione in proprieta degli alloggi popolari ed economici costruiti a carico dello stato, ovvero con il suo concorso e contributo, per i quali le vigenti Disposizioni gia non prevedevano l'acquisto della proprieta da parte degli assegnatari, non contiene alcuna limitazione della emananda disciplina ai soli enti operanti nel settore dell'edilizia. Ne vale a restringere lo oggetto della delega il principio secondo cui puo essere esclusa dalla cessione la quota di alloggi ritenuta necessaria perche gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel campo dell'edilizia popolare, trattandosi di principio da adottare nella disciplina delle cessioni degli alloggi dei soli enti che svolgono le loro attribuzioni anche nel settore edilizio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Legge 21/03/1958 num. 447 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)