Sez. L, Sentenza n. 3997 del 18/06/1981 (Rv. 414651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IN DIFETTO DELLA RICHIESTA ISCRIZIONE IN DETERMINATI ALBI PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX ART 2126, PRIMO COMMA, COD CIV APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI IN DIFETTO DELLA RICHIESTA ISCRIZIONE IN DETERMINATI ALBI PROFESSIONALI - DISCIPLINA EX ART 2126, PRIMO COMMA, COD CIV APPLICABILITA.*
Nel rapporto di lavoro subordinato che, come quello giornalistico, comporti lo svolgimento da parte del lavoratore, di mansioni richiedenti l'iscrizione in determinati albi, il difetto di tale requisito non osta all'applicazione della norma stabilita dal primo comma dell'art 2126 cod civ, secondo cui la nullita del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in quanto la nullita del relativo contratto non deriva da illiceita della causa o dell'oggetto. (V 1812/80, mass n 405515; (V 3181/78, mass n 392641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)