Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 25/10/2007 Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238546 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione fraudolenta - Reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Utilizzazione in sede di dichiarazione annuale IVA - Reato di cui all'art. 4, lett. d), legge n. 516 del 1982 - Continuità normativa - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, non sussiste continuità normativa tra il reato di utilizzazione di costi fittizi in dichiarazione (prima previsto dall'art. 4, lett. f), del D.L. 10 luglio 1982, n. 516, conv., con modd., in Legge 7 agosto 1982, n. 516) e la nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta (oggi prevista dall'art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ove le fatture per operazioni inesistenti siano utilizzate in sede di dichiarazione annuale IVA, in quanto l'abrogata fattispecie puniva unicamente le condotte aventi ad oggetto la dichiarazione dei redditi e non anche la dichiarazione IVA (Conforme: Sez. III, 30 settembre 2004, Rizzoli, non massimata; Contra: Sez. III, 8 marzo 2002, n. 15210 e Sez. III, 4 febbraio 2002, Pisciotta, non massimate).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 lett. F CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 lett. F CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)