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Sez. U, Sentenza n. 27 del 25/10/2000 Ud. (dep. 07/11/2000) Rv. 217031 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti punite dall'art. 4, lett. d), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 - Perdurante rilievo penale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Esclusione - Utilizzazione dei predetti documenti a supporto della dichiarazione annuale dei redditi - Continuità normativa d'illecito fra l'ipotesi di frode di cui all'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 e la nuova ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217031-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 D.L.G. 10 marzo 2000, n. 74 ed all' "abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sè, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 si atteggia come "lex mitior" rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 1, D.L.G. n. 74 del 2000 sotto il profilo dell'entità della sanzione e del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l'ipotesi attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)