Sez. 2, Sentenza n. 2695 del 15/12/1970 (Rv. 349149 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO NELLO STESSO GIORNO DEL DEPOSITO PER MULTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCATA INDICAZIONE DEL NUMERO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO NELLO STESSO GIORNO DEL DEPOSITO PER MULTA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nell'ipotesi in cui la notificazione del ricorso sia stata effettuata nello stesso giorno del deposito per soccombenza, la mancata indicazione del numero della quietanza nella copia notificata all'intimato non rende possibile accertare se l'esecuzione del deposito abbia in effetti preceduto, come prescritto a pena di inammissibilita, la notifica del ricorso e quindi questo va dichiarato inammissibile. (nella specie erano stati indicati nel ricorso l' ufficio del registro ove il deposito era stato eseguito e la data del deposito, che era eguale a quella di notificazione del ricorso). (Conf 805'69 mass n 339134).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)