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Sez. 2, Sentenza n. 805 del 13/03/1969 (Rv. 339134 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA PRECISAZIONE DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339134-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA PRECISAZIONE DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Nell'ipotesi in cui la notificazione del ricorso sia stata effettuata nello stesso giorno del deposito per soccombenza, la mancata indicazione del numero della quietanza nella copia notificata all'intimato non rende possibile accertare se l'esecuzione del deposito abbia in effetti preceduto, come prescritto a pena di inammissibilita, la notifica del ricorso e quindi questo va dichiarato inammissibile. (Conf. 2866-66, massima n.325446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)