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Sez. 1, Sentenza n. 4596 del 11/05/1994 (Rv. 486575 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione | Assicurazione privata dell'invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia - Indennizzo - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486575-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Assicurazione

In tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invalidità ed è soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dall'art. 2952, secondo comma, cod. civ. con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)