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Sez. L, Sentenza n. 5155 del 09/06/1997 (Rv. 505060 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Assicurazione privata a garanzia del lavoratore - Diritto all'indennizzo - Prescrizione annuale.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505060-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA

Ove la copertura del rischio in caso di infortunio sul lavoro sia garantita al lavoratore con una polizza di assicurazione privata, il diritto all'indennizzo, vantato dal lavoratore nei confronti dell'assicuratore, si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2952 cod. civ., disposizione questa che non è suscettibile di denuncia di incostituzionalità con riferimento al più favorevole regime della prescrizione triennale previsto dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 per le prestazioni nascenti dall'assicurazione obbligatoria in ragione della non comparabilità dei due regimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)