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Sez. 4, Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc. (dep. 08/05/2025) Rv. 288117-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Specificità dei motivi - Ricorso per cassazione per violazioni di legge e/o vizio motivazionale verificatesi nel riesame cautelare - Mancata indicazione della deduzione con i motivi di impugnazione - Onere di specificità del ricorso - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288117-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, con unico motivo, una violazione di legge e/o un vizio motivazionale verificatisi nel precedente giudizio impugnatorio cautelare, nel caso in cui non si contesti il riepilogo delle doglianze contenuto nella decisione impugnata, che non menzioni la questione nel novero delle doglianze precedentemente dedotte in sede di riesame, posto che, in carenza di tale contestazione, l'articolato motivo, se non rilevabile d'ufficio, deve intendersi proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità e ritenersi, pertanto, tardivo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)