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Sez. 3, Sentenza n. 845 del 12/02/1982 (Rv. 418674 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITÀ - PREESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI DISAGIO - MANCATO AGGRAVAMENTO - TUTELABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418674-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITÀ - PREESISTENZA DI UNA SITUAZIONE DI DISAGIO - MANCATO AGGRAVAMENTO - TUTELABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La persistenza di una situazione di disagio preesistente al rapporto locatizio non può mai integrare la urgente ed improrogabile necessità idonea a legittimare la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, essendo richiesto, a tal fine, un aggravamento che può derivare solo da un'evoluzione dello stato di disagio medesimo per essere intervenuto un fatto nuovo, lesivo della situazione già esistente. (Conf 3453/80, mass n 407294; (Conf 687/79, mass n 396846).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)