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Sez. 3, Sentenza n. 3453 del 26/05/1980 (Rv. 407294 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITA - IN RIFERIMENTO AD UNO STATO DI DISAGIO PREESISTENTE O CONTEMPORANEO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CRESCITA DEI FIGLI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407294-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITA - IN RIFERIMENTO AD UNO STATO DI DISAGIO PREESISTENTE O CONTEMPORANEO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CRESCITA DEI FIGLI - RILEVANZA.*

L'urgente ed improrogabile necessita, che legittima la cessazione della proroga legale della locazione ai sensi dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, puo insorgere anche in relazione ad uno stato di disagio preesistente o contemporaneo alla Costituzione del rapporto, ma che si sia aggravato in modo da divenire intollerabile, come nel caso di crescita dei figli del locatore, pur nella inalteratezza numerica di detto nucleo. (V 687/79, mass n 396846).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)