Sez. 3, Sentenza n. 1283 del 27/02/1986 (Rv. 444723 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTO - DIFFERENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTO - DIFFERENZA.*
In tema di notificazione, l'adozione della procedura di cui allo art. 140 cod. proc. civ. presuppone che siano conosciuti la residenza ovvero la dimora o il domicilio del destinatario; deve, invece, farsi luogo agli adempimenti di cui all'art. 143 dello stesso codice qualora tali dati siano sconosciuti e, pertanto, anche nel caso di trasferimento di abitazione del destinatario ove si ignori il nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio, e tale ignoranza non venga superata con le ricerche e le richieste di informazioni, suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza. (Conf 5753/78, mass n 395555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)