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Sez. U, Sentenza n. 5753 del 06/12/1978 (Rv. 395555 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DAL LUOGO INDICATO NEI REGISTRI ANAGRAFICI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DAL LUOGO INDICATO NEI REGISTRI ANAGRAFICI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Qualora la parte istante o l'ufficiale giudiziario conoscano, o avrebbero potuto conoscere con l'impiego della diligenza ordinaria nell'assunzione delle informazioni necessarie in relazione al caso concreto, che il destinatario della notificazione si e trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, la notificazione stessa non puo essere eseguita nella Forma prevista dall'art 140 cod proc civ, e se eseguita in detta Forma deve ritenersi nulla, atteso che l'indicata norma postula che siano note la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario, e che, nell'ambito del comune di residenza, dimora o domicilio, siano individuati la casa di abitazione, o il luogo dell'ufficio dell'Esercizio dell'industria o del commercio del medesimo destinatario, mentre la consegna dell'atto non possa essere eseguita per difficolta di ordine materiale (irreperibilita, ovvero incapacita o rifiuto delle persone indicate nell'art 139 cod proc civ). nella predetta situazione, trova applicazione il procedimento di notificazione disciplinato dall'art 143 cod proc civ, sempreche si ignori il nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, e tale ignoranza non sia superata con le ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza, perche, in caso contrario, la notificazione va eseguita nell'individuato nuovo luogo di effettiva residenza, dimora o domicilio, ai sensi dell'art 139 cod proc civ, e, ove ne ricorrano i presupposti, del successivo art 140. (Conf 353/77, mass n 383896; (Conf 1619/76, mass n 380387; (Conf 2376/75, mass n 376233; (contra 948/77, mass n 384569; (contra 4031/76, mass n 382695).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)