Sez. 5, Sentenza n. 4571 del 05/03/2004 (Rv. 570829 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Imposta indebitamente versata per contrasto della norma interna con il diritto comunitario - Azione di restituzione - Applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale in luogo della decadenza triennale stabilita dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Mancato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, una situazione di contrasto tra norma interna e norma comunitaria ed il prevalere di questa rispetto a quella non finiscono per tradursi nell'operatività della disciplina generale della ripetizione dell'indebito e della relativa prescrizione decennale in luogo di quella della decadenza triennale specificamente prevista, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l'azione del contribuente di restituzione dell'imposta indebitamente versata; né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che al momento della riscossione del tributo lo Stato italiano non abbia ancora provveduto ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)