Sez. 2, Sentenza n. 11294 del 10/05/2013 (Rv. 626507 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA | Limiti - Individuazione - Attinenza all'atto e non al rapporto - Conseguenze - Fattispecie.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA
Il giudicato amministrativo si forma sull'atto e non sul rapporto, sicché esso ha un'efficacia limitata alla conformità o dissonanza dell'atto rispetto ai criteri di legge che vincolano l'azione della P.A. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato amministrativo, riguardante la legittimità di un permesso a costruire, non si estende alla questione incidentale di natura civile circa l'esistenza sul fondo assentito di un onere reale di destinazione a verde).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)