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Sez. 3, Sentenza n. 13400 del 22/06/2005 (Rv. 582020 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Giudicato intervenuto, in sede di giudizio amministrativo, in contraddittorio della parte, sulla legittimità dell'atto - Potere di disapplicazione dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582020-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

In tema di giudicato amministrativo, allorquando la legittimità di un atto della P.A. sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato, il giudice ordinario non può disapplicarlo. Infatti, la pronuncia di rigetto della domanda di dichiarativa dell'illegittimità copre il provvedimento impugnato, sia sotto l'aspetto dell'esistenza del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo. (Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni contro un Comune per diniego di concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)