Sez. 6, Sentenza n. 20316 del 07/05/2015 Ud. (dep. 15/05/2015) Rv. 263411 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Rifiuto di atti di ufficio - Dovere di compiere l'atto senza ritardo - Dovere derivante da ordine di attivarsi - Conoscenza dell'ordine da parte del destinatario - Prova - Ricezione via fax dell'ordine di compiere l'atto - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l'atto dell'ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l'obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l'apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. "OK") il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest'ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all'incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l'ordine fosse stato irregolarmente trasmesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)