Sez. 6, Sentenza n. 34860 del 19/09/2002 Cc. (dep. 17/10/2002) Rv. 222578 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - FORME PARTICOLARI | Avviso al difensore della udienza di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. - Notificazione a mezzo fax - Validità - Sussistenza - Condizioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - FORME PARTICOLARI
In tema di riesame, è valida ed efficace la notificazione dell'avviso della udienza camerale (ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen.) al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 cod. proc. pen. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente; in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)