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Sez. 6, Ordinanza n. 1758 del 19/05/1992 Cc. (dep. 07/07/1992) Rv. 191057 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Prova desunta dalla pendenza di indagini preliminari per reati della stessa specie in procedimenti distinti - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191057-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

Nel sistema del codice le indagini preliminari sono dirette a consentire "le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" e perciò anche a svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini; e poiché l'esercizio dell'azione penale si colloca al loro termine e deve essere altresì sottoposto a controllo giurisdizionale, la mera pendenza delle indagini, e anche l'esercizio dell'azione senza la verifica giudiziale del suo fondamento non possono assumere alcun significato probatorio, neanche al fine di una prognosi di pericolosità legittimante l'applicazione di misura cautelare in un distinto procedimento per reati della stessa specie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)