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Sez. 2, Sentenza n. 33544 del 21/06/2017 Cc. (dep. 10/07/2017) Rv. 270524 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Motivazione basata sul riferimento ad elementi desunti da altri procedimenti di cui è menzione negli atti di P.G. - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270524-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)