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Sez. 3 - , Sentenza n. 39952 del 16/04/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 278531 - 02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Traffico illecito di rifiuti - Nozione di ingente quantitativo - Riferibilità al complesso delle attività.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278531-02

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. (Nella specie, erano stati smaltiti kg 2.877.050 di rifiuti, sebbene in un arco temporale di diversi anni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)